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LO STATUTO DEL CRAL
Del "Circolo
Ricreativo Aziendale Lavoratori Polo Chimico
Novarese “
Art. 1)
Presso le Unità Polimeri Europa Spa,
istituto Donegani,
Donegani Anticorrosione Srl, Novara
Tecnology, Idrosol Srl,Isagro Ricerca Srl,
Akzo Nobel Spa, Radici Chimica Spa,
Sud Chemie Mt
Srl, è istituito un Circolo Ricreativo per i
lavoratori che prende la denominazione di
"Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori
Polo Chimico Novarese'' qui di seguito
chiamato
semplicemente CRAL, con sede sociale in
Novara, Via Fauser 22.
Art.
2) Il CRAL persegue a vantaggio dei soci finalità
di natura educativa e
ricreativa nell'ambito
culturale,artistico,sportivo,di interesse
turistico e di
assistenza in genere . Il CRAL è apartitico
e svolge la propria attività
in forma autonoma,la sua figura giuridica è
quella di associazione di fatto.
Il CRAL, per realizzare le proprie
iniziative,ha la facoltà di aderire ad Enti
di carattere nazionale che perseguono gli
obiettivi e gli scopi previsti
dal seguente Statuto.
Art.
3)
L'iscrizione al CRAL in qualità di socio
effettivo è aperta a tutti i
lavoratori delle unità di cui all'art l.Le
modalità di iscrizione e la relativa
quota sono stabilite annualmente dal
Consiglio Direttivo. I nuovi assunti
acquistano il diritto di iscrizione all'atto
dell'assunzione.Il socio effettivo
ha diritto di iscrivere al CRAL ,in qualità
di soci familiari,i propri familiari
conviventi.L'iscrizione dei familiari si
attua con le modalità indicate
annualmente dal Consiglio Direttivo e
comporta il versamento per ogni
familiare di una quota di iscrizione
anch'essa stabilita annualmente
dal Consiglio Direttivo. I figli dei
lavoratori di età inferiore ad anni
dodici possono partecipare alle attività del
CRAL senza iscrizione ne
quota. I soci familiari in regola col
versamento delle quote
sono
considerati soci del CRAL a tutti gli
effetti.. Gli ex dipendenti che
hanno cessato l'attività di lavoro
mantengono il diritto di iscrizione
al CRAL come soci effettivi. Anche i terzi
possono diventare soci del
CRAL versando una quota di iscrizione
differente , stabilita anch'essa
annualmente dal Consiglio Direttivo.
L'iscrizioni al CRAL implica
l'accettazione del presente Statuto. Il
contributo associativo è personale
e pertanto intrasmissibile, ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte ,
e la quota stessa non è rivalutabile. Viene
esclusa espressamente
la temporaneità della partecipazione
all'associazione prevedendo
per gli associati maggiori di età il diritto
di voto per l'approvazione e
le modificazione dello Statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi.
Art 4)
Solo i
soci hanno diritto in conformità alle
disposizioni statutarie e
regolamentari di frequentare i locali del
CRAL, usare tutto il materiale
esistente con le cautele fissate, prendere
parte a tutte le manifestazioni
beneficiando delle agevolazioni istituite
dal CRAL, nonché delle
facilitazioni connesse all'adesione del CRAL
stesso agli Enti di cui
all'Art.2.
Art. 5)
Nel caso
d'inosservanza, da parte dei soci, delle
norme sancite
dal presente Statuto potranno essere
adottati dal Consiglio Direttivo
i seguenti provvedimenti:
a.
ammonizione scritta ;
b.
sospensione;
La qualifica
di socio si perde:
a. per
dimissioni;
b. per
espulsione deliberata dal Consiglio
Direttivo,quando il socio:
Abbia
compromesso o danneggiato gli interessi
generali degli associati;
Abbia svolto opera contraria ai fini
istituzionali CRAL e/o delle norme che
ne regolano l'attività.
Contro il
provvedimento di sospensione o di
espulsione, il socio può ricorrere
ad un Commissione paritetica, composta da un
membro nominato dal
Consiglio Direttivo, un
membro
nominato dal socio e da un membro nominato
di
comune accordo.
I componenti della Commissione dovranno
essere tutti soci dei CRAL .
La decisione della Commissione sul
provvedimento in questione è insindacabile.
Il provvedimento approvato dalla Commissione
ha
decorrenza immediata.
Art.6)
Il Cral può articolarsi in Sezioni. Una
Sezione raggruppa i soci
interessati ad una particolare attività
compatibile con le finalità del
CRAL
.
Le sezioni sono costituite su proposta di
almeno cinque soci e su
delibera del Consiglio Direttivo. Ogni socio
può far parte di più sezioni. La
sezione ha facoltà di aderire e/o curare
l'adesione dei propri membri ad
organismi nazionali aventi per scopo il
coordinamento e lo sviluppo delle attività
proprie della Sezione.
Art. 7)
Gli
incarichi all'interno delle Sezioni devono
essere elettivi.
Ogni sezione deve proporre un delegato al
Consiglio Direttivo che ne
ratificherà la nomina.E'data facoltà alle
sezioni di richiedere ai soci che ne
entrano a far parte una quota di iscrizione
annua non superiore a
quanto stabilito annualmente e per tutte le
Sezioni dal Consiglio Direttivo.
Art. 8)
Il Consiglio direttivo ha sciogliere quelle
sezioni che per
scarsa frequenza o cattivo funzionamento non
rispondano agli scopi per
i quali furono costituite e a quelli
generali del
CRAL.
Art. 9)
Il delegato alla Sezione è responsabile
dell'amministrazione
dei fondi assegnati dal Consiglio Direttivo
alla Sezione in sede
di Bilancio preventivo annuale e nel corso
dell'anno, delle quote
di iscrizione della Sezione e di eventuali
altri proventi della Sezione.
Egli è tenuto a
presentare al Consiglio direttivo i bilanci
preventivo e
consuntivo delle attività gestite dalla
Sezione.
Art. 10)
Gli organi del
CRAL
sono:
a)
Assemblea dei soci
b) Consiglio Direttivo
c) Presidente e Vicepresidente
d)
Collegio Sindacale
Tutte le
cariche sociali sono gratuite.
Art. 11)
L'Assemblea dei soci è sovrana, essa è il
massimo Organo dell'Associazione
cui appartengono i poteri normativi generali
.L'assemblea dei soci
in via
ordinaria
dovrà
essere convocata almeno una volta all'anno
dal Consiglio Direttivo
per discutere le relazioni sull'andamento
del CRAL,per approvare
il rendiconto economico finanziario e per
portare l'attenzione dei Consiglio
Direttivo istanze e suggerimenti per il
miglior funzionamento del CRAL.
II Consiglio Direttivo è tenuto a convocare
inoltre l'assemblea su richiesta
sottoscritta da almeno 1/10 (un decimo) dei
soci effettivi. L'Assemblea
sarà valida in prima convocazione se
presenti i 2/3 (due terzi) dei soci,
i in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei soci presenti. La
convocazione si effettuerà mediante invito
scritto o con avviso affisso nella
sede sociale.
L'annuncio dì convocazione dell'Assemblea
dovrà essere dato almeno
quindici giorni prima della data fissata.
L'Assemblea elegge il presidente.
Segretario dell'Assemblea è il Segretario
del CRAL e, in caso di assenza
di quest'ultimo,uno dei presenti a scelta
dell'assemblea. Il Segretario controlla la
validità dell'Assemblea e delle sue
deliberazioni e ne redige il verbale,
. quest'ultimo sarà sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Le mozioni dell'Assemblea approvate a
maggioranza impegnano
il Consiglio Direttivo a curarne
l'attuazione . L'Assemblea dei soci in
via straordinaria è convocata dal Consiglio
Direttivo nelle ipotesi
di deliberare sulle proposte di modifica
dello Statuto indicato dal Consiglio
o a seguito di motivata richiesta di almeno
i 2/3 dei soci che abbiano
diritto al voto. Nelle Assemblee hanno
diritto di voto tutti i soci in regola
con le norme statutarie. Non hanno diritto
di voto ne possono essere
eletti i soci che non abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età. Il voto
è libero ed individuale, sono ammesse
deleghe.
Art,
12)
Il
Consiglio Direttivo è composto in relazione
al numero dei lavoratori da:
n° 4
Consiglieri fino a 600 lavoratori
n° 8
Consiglieri da 601 a 1500 lavoratori
n° 12
Consiglieri da 1501 a 3000 lavoratori
n° 16
Consiglieri da 3001 lavoratori in poi
Art.13)
I
Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori
sono eletti dai
soci effettivi a scrutinio segreto .
Le
elezioni sì svolgono separatamente per
ognuna delle unità di cui
all.art.1
La ripartizione
del
numero dei consiglieri da eleggere per
ciascuna
unità è stabilita dal Consiglio Direttivo
uscente
le proporzionalità
al numero dei soci effettivi e il diritto di
ciascuna unità ad essere
rappresentata da almeno un Consigliere.
Art.14)
Allo scadere del mandato o nel caso previsto
dall'articolo 18
il Consiglio Direttivo Uscente
provvederà mediante avviso
affisso con congruo anticipo a stabilire la
data delle elezioni
e a
nominare
per ciascuna unità una Commissione
Elettorale.
La Commissione raccoglierà la lista
dei
candidati , curerà
lo svolgimento delle elezioni e ne
promulgherà i risultati.
La candidatura è aperta a tutti i soci
effettivi del CRAL.
Ogni votante potrà esprimere un numero
massimo di preferenze
pari al numero dei consiglieri assegnati
alla propria unità .
La scheda elettorale porterà i nomi dei
candidati raccolti dalla
Commissione Elettorale e lo spazio
disponibile per preferenze
a nomi non raccolti dalla Commissione.
I voti in favore di
quest'ultimi
saranno considerati validi.
Art. 15)
Il Consiglio Direttivo è organo collegiale.
Esso è chiamato a interpretare la volontà
degli
iscritti
in ordine
alla realizzazione delle finalità
statutarie:
a) fissa
i criteri che devono essere eseguiti per
l'attuazione
dei programmi e li sviluppa;
b)
delibera l'ammissione dei soci;
c) fissa
le quote annuali di associazione al CRAL e
il
limite superiore delle quote delle Sezioni
d)
delibera sulla costituzione e sullo
scioglimento delle Sezioni;
e)
ratifica la nomina dei delegati di Sezione;
f) redige
il bilancio preventivo in base al programma
delle
attività da svolgere;
g)
sovrintende all'attività delle Sezioni ;
h) redige
annualmente un rendiconto consuntivo
economico
e finanziario,
i)
delibera provvedimenti a carico dei soci;
l)
delibera l'adesione agli Enti di cui
all'articolo 2;
m)
provvede a portare a conoscenza dei soci le
deliberazioni
assembleari, l'organizzazione delle attività
e dei rendiconti
indicandone le forme, i tempi e le modalità.
Art
16) Il
Consiglio Direttivo viene convocato dal
presidente ogni
qualvolta lo ritenga opportuno o su
richiesta
di almeno 2/3
(due terzi) dei Consiglieri e le relative
deliberazioni
vengono prese a
maggioranza.
A parità di voti, la decisione spetta al
Presidente.
Art.
17) In
caso di dimissioni di un membro del
Consiglio Direttivo
eletto dai soci, questo viene
sostituito dal primo escluso
dalla graduatoria dei soci votati dal
proprio gruppo (lavoratori,
pensionati, terzi).
Art.
18) In
caso di dimissioni dì più membri del
Consiglio Direttivo
eletti dai soci, se non è
possibile,ricorrendo alla sostituzione,
prevista dall'articolo 17 ricostituire
almeno due terzi della
rappresentanza dei soci, il Consiglio
Direttivo è sciolto e
si procede a nuove elezioni.
Art.
19) I
membri del consiglio Direttivo durano in
carica un triennio e
possono essere riconfermati
nel loro
incarico.
Art.20)
Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza
nel proprio
ambito il Presidente ,il
Vicepresidente e il Segretario.
Art.
21) Al
presidente spetta , di fronte agli iscritti
e ai terzi, la rappresen-
tanza legale del CRAL e la
firma
sociale valevole a tutti gli effetti
di legge.
Art.
22) Il
Presidente Sovrintende al regolare
funzionamento del CRAL;
provvede alle convocazioni
ordinarie
o straordinarie del Consiglio
Direttivo: risolve in prima istanza
eventuali reclami
relativi
all'applicazione de! presente Statuto, firma
tutti gli atti
relativi a obbligazioni,impegni finanziari e
può delegare al segretario
del CRAL la
firma degli atti di ordinaria
amministrazione, compresi
gli incassi e i pagamenti concernenti
l'ordinaria amministrazione
stessa.
In caso di impedimento viene sostituito dal
Vicepresidente.
Art.
23) Il
Collegio Sindacale è composto da tre membri
di cui due in
rappresentanza dei lavoratori ed
uno in
rappresentanza della Società.
Art.
24) Il
Collegio Sindacale ha il compito di
verificare la regolare tenuta
della contabilità, accertare
la
corrispondenza dei bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture
contabili, i membri del
Collegio
Sindacale durano in carica un triennio e
possono essere
riconfermati nel loro
incarico.
Art.
25)1
fondi per lo svolgimento dell'attività del
CRAL sono formati
dalle quote di iscrizione, dalle
entrate
delle manifestazioni,
dai proventi derivanti da attività
istituzionali, nonché dai
contributi delle Società e di terzi.
Art.
26)Per
tutta la durata dell'associazione , è
vietato distribuire, anche
in modo indiretto,utili,avanzi di
gestione,fondi, riserve, e capitali,
salvo che la destinazione o la distribuzione
non
siano
imposti
dalla legge.
Art.
27) In
caso di scioglimento .per qualunque causa,
il patrimonio
dovrà essere obbligatoriamente
devoluto
ad altra associazione
avente analoga finalità o fini di pubblica
utilità ,sentito
l'organismo di controllo di cui all'art.3,
comma 190 della
legge n. 662/1996, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art.
28) Nel
caso di recessione da parte di una qualsiasi
delle società
di cui all'art.1, essa non avrà
alcun
diritto sui beni patrimoniali
dell'Associazione.
Art.
29) Per
le eventuali attività commerciali, non
prevalenti ed esercitate
in forma né esclusiva né
principale, sarà tenuta contabilità
separata.
Art.
30) Per
quanto non previsto dal presente Statuto, sì
rinvia alle norme
del codice civile e del decreto legislativo
n. 460 del 4/12/1997
e sue modifiche e integrazioni.
L'assemblea, presa visione del presente
Statuto e delle modifiche
apportate, ne approva all'unanimità il
contenuto in data odierna.
Letto, approvato e sottoscritto. 19 Novembre
2003 .
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