Home Page

 
 

                                                            

                                                                         LO STATUTO DEL CRAL
 

Del "Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori Polo Chimico Novarese “

Art. 1) Presso le Unità Polimeri Europa Spa, istituto Donegani,
Donegani Anticorrosione Srl, Novara Tecnology, Idrosol Srl,Isagro Ricerca Srl, Akzo Nobel Spa, Radici Chimica Spa,

Sud Chemie Mt Srl, è istituito un Circolo Ricreativo per i lavoratori che prende la denominazione di "Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori Polo Chimico Novarese'' qui di seguito chiamato
semplicemente CRAL, con sede sociale in Novara, Via Fauser 22.

Art. 2) Il CRAL persegue a vantaggio dei soci finalità di natura educativa e
ricreativa nell'ambito culturale,artistico,sportivo,di interesse turistico e di
assistenza in genere . Il CRAL è apartitico e svolge la propria attività
in forma autonoma,la sua figura giuridica è quella di associazione di fatto.
Il CRAL, per realizzare le proprie iniziative,ha la facoltà di aderire ad Enti
di carattere nazionale che perseguono gli obiettivi e gli scopi previsti
dal seguente Statuto.

Art. 3) L'iscrizione al CRAL in qualità di socio effettivo è aperta a tutti i
lavoratori delle unità di cui all'art l.Le modalità di iscrizione e la relativa
quota sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. I nuovi assunti
acquistano il diritto di iscrizione all'atto dell'assunzione.Il socio effettivo
ha diritto di iscrivere al CRAL ,in qualità di soci familiari,i propri familiari
conviventi.L'iscrizione dei familiari si attua con le modalità indicate
annualmente dal Consiglio Direttivo e comporta il versamento per ogni
familiare di una quota di iscrizione anch'essa stabilita annualmente
dal Consiglio Direttivo. I figli dei lavoratori di età inferiore ad anni
dodici possono partecipare alle attività del CRAL senza iscrizione ne
quota. I soci familiari in regola col versamento delle quote
sono
considerati soci del CRAL a tutti gli effetti.. Gli ex dipendenti che
hanno cessato l'attività di lavoro mantengono il diritto di iscrizione
al CRAL come soci effettivi. Anche i terzi possono diventare soci del
CRAL versando una quota di iscrizione differente , stabilita anch'essa
annualmente dal Consiglio Direttivo. L'iscrizioni al CRAL implica
l'accettazione del presente Statuto. Il contributo associativo è personale
e pertanto intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte ,
e la quota stessa non è rivalutabile. Viene esclusa espressamente
la temporaneità della partecipazione all'associazione prevedendo
per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e
le modificazione dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi.

Art 4) Solo i soci hanno diritto in conformità alle disposizioni statutarie e
regolamentari di frequentare i locali del CRAL, usare tutto il materiale
esistente con le cautele fissate, prendere parte a tutte le manifestazioni
beneficiando delle agevolazioni istituite dal CRAL, nonché delle
facilitazioni connesse all'adesione del CRAL stesso agli Enti di cui
all'Art.2.

Art. 5) Nel caso d'inosservanza, da parte dei soci, delle norme sancite
dal presente Statuto potranno essere adottati dal Consiglio Direttivo
i seguenti provvedimenti:

a. ammonizione scritta ;
b. sospensione;

La qualifica di socio si perde:

a. per dimissioni;
b. per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo,quando il socio:
Abbia compromesso o danneggiato gli interessi generali degli associati;
Abbia svolto opera contraria ai fini istituzionali CRAL e/o delle norme che
ne regolano l'attività.
Contro il provvedimento di sospensione o di espulsione, il socio può ricorrere
ad un Commissione paritetica, composta da un membro nominato dal
Consiglio Direttivo, un
membro nominato dal socio e da un membro nominato di
comune accordo.
I componenti della Commissione dovranno essere tutti soci dei CRAL .
La decisione della Commissione sul
provvedimento in questione è insindacabile.
Il provvedimento approvato dalla Commissione
ha decorrenza immediata.

Art.6) Il Cral può articolarsi in Sezioni. Una Sezione raggruppa i soci
interessati ad una particolare attività compatibile con le finalità del
CRAL .
Le sezioni sono costituite su proposta di almeno cinque soci e su
delibera del Consiglio Direttivo. Ogni socio può far parte di più sezioni. La
sezione ha facoltà di aderire e/o curare l'adesione dei propri membri ad
organismi nazionali aventi per scopo il coordinamento e lo sviluppo delle attività proprie della Sezione.

Art. 7) Gli incarichi all'interno delle Sezioni devono essere elettivi.
Ogni sezione deve proporre un delegato al Consiglio Direttivo che ne
ratificherà la nomina.E'data facoltà alle sezioni di richiedere ai soci che ne
entrano a far parte una quota di iscrizione annua non superiore a
quanto stabilito annualmente e per tutte le Sezioni dal Consiglio Direttivo.

Art. 8) Il Consiglio direttivo ha sciogliere quelle sezioni che per
scarsa frequenza o cattivo funzionamento non rispondano agli scopi per
i quali furono costituite e a quelli generali del
CRAL.

Art. 9) Il delegato alla Sezione è responsabile dell'amministrazione
dei fondi assegnati dal Consiglio Direttivo alla Sezione in sede
di Bilancio preventivo annuale e nel corso dell'anno, delle quote
di iscrizione della Sezione e di eventuali altri proventi della Sezione.
Egli è tenuto a
presentare al Consiglio direttivo i bilanci preventivo e
consuntivo delle attività gestite dalla
Sezione.

Art. 10) Gli organi del CRAL sono:
a) Assemblea dei soci
b) Consiglio Direttivo
c) Presidente e Vicepresidente

d) Collegio Sindacale
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 11) L'Assemblea dei soci è sovrana, essa è il massimo Organo dell'Associazione
cui appartengono i poteri normativi generali .L'assemblea dei soci
in via ordinaria
dovrà essere convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo
per discutere le relazioni sull'andamento del CRAL,per approvare
il rendiconto economico finanziario e per portare l'attenzione dei Consiglio
Direttivo istanze e suggerimenti per il miglior funzionamento del CRAL.
II Consiglio Direttivo è tenuto a convocare inoltre l'assemblea su richiesta
sottoscritta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci effettivi. L'Assemblea
sarà valida in prima convocazione se presenti i 2/3 (due terzi) dei soci,
i in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. La
convocazione si effettuerà mediante invito scritto o con avviso affisso nella
sede sociale.
L'annuncio dì convocazione dell'Assemblea dovrà essere dato almeno
quindici giorni prima della data fissata. L'Assemblea elegge il presidente.
Segretario dell'Assemblea è il Segretario del CRAL e, in caso di assenza
di quest'ultimo,uno dei presenti a scelta dell'assemblea. Il Segretario controlla la
validità dell'Assemblea e delle sue deliberazioni e ne redige il verbale,
. quest'ultimo sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le mozioni dell'Assemblea approvate a maggioranza impegnano
il Consiglio Direttivo a curarne l'attuazione . L'Assemblea dei soci in
via straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo nelle ipotesi
di deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto indicato dal Consiglio
o a seguito di motivata richiesta di almeno i 2/3 dei soci che abbiano
diritto al voto. Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti i soci in regola
con le norme statutarie. Non hanno diritto di voto ne possono essere
eletti i soci che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Il voto
è libero ed individuale, sono ammesse deleghe.

Art, 12) Il Consiglio Direttivo è composto in relazione al numero dei lavoratori da:

n° 4 Consiglieri fino a 600 lavoratori
n° 8 Consiglieri da 601 a 1500 lavoratori
n° 12 Consiglieri da 1501 a 3000 lavoratori
n° 16 Consiglieri da 3001 lavoratori in poi

Art.13) I Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dai
soci effettivi a scrutinio segreto .

Le elezioni sì svolgono separatamente per ognuna delle unità di cui
all.art.1
La ripartizione
del numero dei consiglieri da eleggere per ciascuna
unità è stabilita dal Consiglio Direttivo
uscente le proporzionalità
al numero dei soci effettivi e il diritto di ciascuna unità ad essere
rappresentata da almeno un Consigliere.

Art.14) Allo scadere del mandato o nel caso previsto dall'articolo 18
il Consiglio Direttivo Uscente
provvederà mediante avviso
affisso con congruo anticipo a stabilire la data delle elezioni
e a
nominare per ciascuna unità una Commissione Elettorale.
La Commissione raccoglierà la lista
dei candidati , curerà
lo svolgimento delle elezioni e ne promulgherà i risultati.
La candidatura è aperta a tutti i soci effettivi del CRAL.
Ogni votante potrà esprimere un numero massimo di preferenze
pari al numero dei consiglieri assegnati alla propria unità .
La scheda elettorale porterà i nomi dei candidati raccolti dalla
Commissione Elettorale e lo spazio disponibile per preferenze
a nomi non raccolti dalla Commissione.
I voti in favore di
quest'ultimi saranno considerati validi.

Art. 15)
Il Consiglio Direttivo è organo collegiale.
Esso è chiamato a interpretare la volontà degli
iscritti in ordine
alla realizzazione delle finalità statutarie:

a) fissa i criteri che devono essere eseguiti per l'attuazione
dei programmi e li sviluppa;

b) delibera l'ammissione dei soci;
c) fissa le quote annuali di associazione al CRAL e il
limite superiore delle quote delle Sezioni

d) delibera sulla costituzione e sullo scioglimento delle Sezioni;
e) ratifica la nomina dei delegati di Sezione;
f) redige il bilancio preventivo in base al programma delle
attività da svolgere;

g) sovrintende all'attività delle Sezioni ;
h) redige annualmente un rendiconto consuntivo economico
e finanziario,

i) delibera provvedimenti a carico dei soci;
l) delibera l'adesione agli Enti di cui all'articolo 2;
m) provvede a portare a conoscenza dei soci le deliberazioni
assembleari, l'organizzazione delle attività e dei rendiconti
indicandone le forme, i tempi e le modalità.

Art 16) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal presidente ogni
qualvolta lo ritenga opportuno o su
richiesta di almeno 2/3
(due terzi) dei Consiglieri e le relative deliberazioni
vengono prese a
maggioranza.
A parità di voti, la decisione spetta al Presidente.

Art. 17) In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo
eletto dai soci, questo viene
sostituito dal primo escluso
dalla graduatoria dei soci votati dal proprio gruppo (lavoratori,

pensionati, terzi).

Art. 18) In caso di dimissioni dì più membri del Consiglio Direttivo
eletti dai soci, se non è possibile,ricorrendo alla sostituzione,
prevista dall'articolo 17 ricostituire almeno due terzi della

rappresentanza dei soci, il Consiglio Direttivo è sciolto e
si procede a nuove elezioni.

Art. 19) I membri del consiglio Direttivo durano in carica un triennio e
possono essere riconfermati
nel loro incarico.

Art.20) Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza nel proprio
ambito il Presidente ,il
Vicepresidente e il Segretario.

Art. 21) Al presidente spetta , di fronte agli iscritti e ai terzi, la rappresen-
tanza legale del CRAL e la
firma sociale valevole a tutti gli effetti
di legge.

Art. 22) Il Presidente Sovrintende al regolare funzionamento del CRAL;
provvede alle convocazioni
ordinarie o straordinarie del Consiglio
Direttivo: risolve in prima istanza eventuali reclami
relativi
all'applicazione de! presente Statuto, firma tutti gli atti
relativi a obbligazioni,impegni finanziari e può delegare al segretario

del CRAL la firma degli atti di ordinaria amministrazione, compresi
gli incassi e i pagamenti concernenti l'ordinaria amministrazione

stessa. In caso di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente.

Art. 23) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui due in
rappresentanza dei lavoratori ed
uno in rappresentanza della Società.

Art. 24) Il Collegio Sindacale ha il compito di verificare la regolare tenuta
della contabilità, accertare
la corrispondenza dei bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili, i membri del

Collegio Sindacale durano in carica un triennio e possono essere
riconfermati nel loro
incarico.

Art. 25)1 fondi per lo svolgimento dell'attività del CRAL sono formati
dalle quote di iscrizione, dalle
entrate delle manifestazioni,
dai proventi derivanti da attività istituzionali, nonché dai

contributi delle Società e di terzi.

Art. 26)Per tutta la durata dell'associazione , è vietato distribuire, anche
in modo indiretto,utili,avanzi di gestione,fondi, riserve, e capitali,
salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposti
dalla legge.

Art. 27) In caso di scioglimento .per qualunque causa, il patrimonio
dovrà essere obbligatoriamente
devoluto ad altra associazione
avente analoga finalità o fini di pubblica utilità ,sentito

l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della
legge n. 662/1996, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.

Art. 28) Nel caso di recessione da parte di una qualsiasi delle società
di cui all'art.1, essa non avrà
alcun diritto sui beni patrimoniali
dell'Associazione.

Art. 29) Per le eventuali attività commerciali, non prevalenti ed esercitate
in forma né esclusiva né
principale, sarà tenuta contabilità separata.

Art. 30) Per quanto non previsto dal presente Statuto, sì rinvia alle norme
del codice civile e del decreto legislativo n. 460 del 4/12/1997
e sue modifiche e integrazioni.

L'assemblea, presa visione del presente Statuto e delle modifiche
apportate, ne approva all'unanimità il contenuto in data odierna.

Letto, approvato e sottoscritto. 19 Novembre 2003 .

 

 
                                                                                        Home Page | Lo Statuto |Sezione Pesca| Sezione Campeggio